Si richiamano le recenti disposizioni in merito alla concessione del lavoro agile e congedo Covid 19 per lavoratori con figli di età inferiore ai 16 anni che si trovino o in didattica a distanza o in quarantena (fino al 30 giugno 2021).
L’articolo 2 (in particolare commi 1-5) del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o la fruizione di un apposito congedo nei casi in cui i figli conviventi e minori di anni sedici si
trovino in particolari situazioni dovute alle misure previste per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è anche previsto un congedo per il genitore con figlio disabile in situazione di gravità iscritto a scuole di ogni ordine e grado.
Ai dipendenti della scuola non spetta invece la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (art. 2 comma 6 stesso decreto).
Tali benefici sono infatti previsti per autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, medici e infermieri.
Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente al datore di lavoro.
Cecilia Cugini
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