LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2);
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
Visto il D. P. R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
Viste le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;
Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
Considerata la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013;
Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017 n.66, Decreto attuativo L. 107/2015;
Visto il D. Lgs n. 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto Il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017.” Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;
DECRETA
Art. 1
Presso l’Istituto Comprensivo di Codogno è costituito il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO). Il GLO definisce il PEI, verifica il processo d’inclusione, propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore degli assistenti ad personam, ecc.), a partire dal Profilo di Funzionamento.
Art. 2
Il GLO è composto dai Docenti contitolari della classe/sezione.
Partecipano al GLO:
– i genitori dell’alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
– un rappresentante dell’UMV dell’ATS di residenza dell’alunno/a o dell’ATS nel cui distretto si trova la scuola, appositamente designato dal Direttore sanitario della stessa;
– specifiche figure professionali interne all’Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l’alunno (docente referente per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI);
– specifiche figure professionali esterne all’Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l’alunno (assistente all’autonomia e alla comunicazione, rappresentante del GIT).
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO
– specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento;
– i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.
Art. 3
Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, può autorizzare la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
Art. 4
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l ’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato. Il funzionamento del GLO è disciplinato dall’art. 4 del D. M. n. 182/2020.
Art. 5
Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Art. 6
Il GLO:
– elabora e approva il PEI, secondo le disposizioni dell’art. 2 del D. M. n. 182/2020. Il PEI tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. Ha durata annuale, è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia e definisce indicazioni relative al raccordo con il Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente nonché le ore di sostegno.
– Verifica periodicamente, nel corso dell’anno scolastico, il PEI al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
– Propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (tenuto conto del Profilo di Funzionamento).
– Elabora il PEI provvisorio per gli/le alunne certificati/e nel corso dell’anno scolastico.
Art. 7
Il GLO si riunisce:
– entro il 31 ottobre, salvo particolari esigenze opportunamente documentate, per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;
– entro la metà del mese di marzo per verificare l’attuazione del PEI ed annotare le eventuali revisioni ed integrazioni;
– nel mese di giugno per la verifica finale del PEI e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo da comunicare al GLI.
Il GLO può riunirsi ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l’opportunità.
Art. 8
Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti del GLO.
Art. 9
Sarà emanato apposito decreto del Dirigente scolastico relativo alla costituzione del GLO che dovrà elaborare ed approvare il PEI provvisorio, da definire entro il 30 giugno, per gli/le alunni/e iscritti/e al primo anno della scuola dell’infanzia, di quella primaria e secondaria.
Art. 10
Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore.
Il Presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line dell’istituzione scolastica.
La Dirigente Scolastica
Cecilia Cugini
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