D.M. n. 68 del 22 aprile 2026

Costituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29

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Annamaria Fantozzi

Docente e funzione strumentale

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Elenchi regionali per il ruolo 2026: ecco chi può inserirsi. Domanda dal 6 al 25 maggio 

Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali i candidati che, congiuntamente:

a. hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di seguito elencate, la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025

  • concorso ordinario n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell’11 giugno 2021 [concorso ordinario 2020 + STEM 1];
  • procedure concorsuali bandite con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022 [STEM 2];
  • procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023 [ed. motoria primaria];
  • procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 [PNRR1];
  • procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 [PNRR2].

b. hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure di cui alla lettera a) in 70 punti. Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio;

c. non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Possono altresì presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali coloro che, avendo partecipato alle procedure concorsuali bandite con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti, e non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

I candidati possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo, per un’unica regione di destinazione.

Qualora il candidato abbia titolo all’iscrizione negli elenchi regionali maturato nell’ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.

All’interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti sono graduati sulla base dell’ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo, con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

Gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale sono graduati in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:

a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;
b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.

All’interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Gli aspiranti del concorso straordinario 2020 sono graduati sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta.

Per saperne di più si vedano i documenti allegati.

Documenti